La Camera degli Avvocati internazionalisti, o Camera Internazionale, è un’associazione senza scopo di lucro che raccoglie avvocati la cui attività si svolge prevalentemente nell’ambito del diritto internazionale, inteso nelle sue diverse declinazioni. Costituita nel 2021, la Camera mira a sviluppare le relazioni tra gli associati, a valorizzarne la professionalità e a rappresentarne le esigenze.
In questo ruolo di rappresentanza la Camera aspira a partecipare attivamente al dibattito pubblico sui temi di interesse dei suoi iscritti e di svolgere il ruolo di think thank sui temi delle riforme volte alla modernizzazione del paese.
Avv. Claudio Cocuzza
Avv. Salvatore Zannino
Prof. Alberto Malatesta
Avv. Fiammetta Capecchi
Avv. Irene Grassi
Avv. Bruno Barel
Avv. Prof. Maria Beatrice Deli
Avv. Prof. Pietro Franzina
Avv. Jacopo Monaci Naldini
Avv. Carlo Pavesio
Avv. Prof. Francesca Ragno
Avv. Giampaolo Salsi
Avv. Ermelinda Spinelli
Avv. Franco Toffoletto
Avv. Rosario Zaccà
MEMBRI EFFETTIVI
Dott. Marina Tavassi
Avv. Antonio Coaccioli
Avv. Mattia Ferrero
MEMBRI SUPPLENTI
Avv. Mirko Platania
Avv. Massimo Buccheri
Responsabile della Sede operativa in Pesaro
Bacciardi Partners – Studio legale internazionale
Via Lino Liuti, 2
61122 Pesaro
Tel. +39 0721 371139
Cel. +39 3382620796
Fax +39 0721 34778
e-mail: tommasom@bacciardistudiolegale.it https://www.bacciardistudiolegale.it
Sede operativa in Pesaro, situata c/o
Bacciardi Partners – Studio Legale Internazionale
Via Lino Liuti, 2
61122 Pesaro
Tel. +39 0721 371139
Fax +39 0721 34778
e-mail segreteria@bacciardistudiolegale.it
https://www.bacciardistudiolegale.it
Responsabile della Sede operativa in Bari
Studio Legale Metta
C.so V. Emanuele II, 57 70122 Bari
Tel +39 080 5211125
Fax +39 080 62031151
e-mail: n.metta@studiolegalemetta.it https://www.studiolegalemetta.com
Sede operativa in Bari, situata c/o
Studio Legale Metta
C.so V. Emanuele II, 57
70122 Bari
Tel +39 080 5211125
Fax +39 080 62031151
https://www.studiolegalemetta.com
Responsabile della Sede operativa in Bologna
Studio Legale Associato Lupoi – Falvo
Via Altabella 15
40126 Bologna (BO)
Tel. +39 051 333698
Cell. +39 349 5673931
Fax +39 051 585199
e-mail: m.lupoi@lupoifalvoavvocati.it https://www.lupoifalvoavvocati.com
Viceresponsabile della Sede operativa in Bologna
Avv. Irene Grassi
Cocuzza & Associati
Via Alfonso Rubbiani, 3
40124 Bologna
Tel. +39 051 330761
Fax +39 02 862650
e-mail: igrassi@cocuzzaeassociati.it
www.cocuzzaeassociati.it
Sede operativa in Bologna, situata c/o
Studio Legale Associato Lupoi – Falvo
Via Altabella n. 15
40126 Bologna (BO)
Tel. +39 051 333698
Cell. +39 349 1351485
Fax +39 051 585199
e-mail: info@lupoifalvoavvocati.it
https://www.lupoifalvoavvocati.com
Responsabile della Sede operativa in Brescia
SLS – Studio Legale Squaratti Brescia
Via G. Sangervasio 12/12° – 25121 Brescia
Tel: 030 2053992
Fax: 030 7771283
Mob. 339 5208131
e-mail: vera.squaratti@sls-lex.com
Sede operativa in Brescia, situata c/o
SLS – Studio Legale Squaratti
Via G. Sangervasio 12/12a
25121 – Brescia
Tel: 030 2053992
Fax: 030 7771283
e-mail: direzione@sls-lex.com
Responsabile della Sede operativa in Cagliari
Studio Legale Pau
Piazza della Repubblica n. 22 – 09125 Cagliari
Tel/fax 070 340390
e-mail: info@studiolegaleluigipau.com
e-mail: studiolegaleluigipau@gmail.com
Sede operativa in Cagliari, situata c/o
Studio Legale Pau
Piazza della Repubblica n. 22 – 09125 Cagliari
Tel/fax 07 0340390
e-mail: info@studiolegaleluigipau.com
e-mail: studiolegaleluigipau@gmail.com
Responsabile della Sede operativa in Firenze
Studio Legale JMU
Via Bonifacio Lupi, 29
50129 Firenze, Italia
Tel. +39 055 0763054
Fax +39 055 2675148
e-mail: jmn@jmu.it
Via Bonifacio Lupi, 29
50129 Firenze
Sede operativa in Firenze situata c/o
Studio Legale JMU
Via Bonifacio Lupi, 29
50129 Firenze, Italia
Tel. +39 055 0763054
Fax +39 055 2675148
e-mail: firm@jmu.it
https://www.jmu.it
Responsabile della Sede operativa in Genova
SCD Avvocati & Partners
Via Fieschi, 3/34
16122 Genova
Tel. + 39 0100997450
Fax + 39 0100997452
e-mail: lorenzo.schianodipepe@scd.legal
Via Fieschi, 3/34
16122 Genova
Sede operativa in Genova, situata c/o
SCD Avvocati & Partners
Via Via Fieschi, 3/34
16122 Genova
Tel. + 39 0100997450
Fax + 39 0100997452
http://www.scd.legal
Responsabile della Sede operativa di Pescara
Via dei Marrucini, 21
65127 Pescara
Tel. +39.085.68174
Tel. +39.085.4511077
Fax +39.085.68174
e-mail : speziale@studiovaleriospeziale.it
e-mail PEC: avvvaleriospeziale01@cnfpec.it
Sede operativa in Pescara, situata c/o
Studio Legale Prof. Avv. Valerio Speziale
Via dei Marrucini, 21
65127 Pescara
Tel. +39.085.68174
Tel. +39.085.4511077
Fax +39.085.68174
e-mail : speziale@studiovaleriospeziale.it
e-mail PEC: avvvaleriospeziale01@cnfpec.it
Responsabile della Sede operativa in Taranto
Studio Legale Di Maggio
Via Regina Elena, 42
74123 Taranto
Tel. +39 099 4529560
Fax +39 02 30133672
Cell. +39 340 551 2794
Cell. +39 342 620 3317
e-mail: vdm@studiolegaledimaggio.it http://www.studiolegaledimaggio.it
Sede operativa in Taranto, situata c/o
Studio Legale Di Maggio
Via Regina Elena, 42
74123 Taranto
Tel. +39 099 4529560
Fax +39 02 30133672
e-mail: vdm@studiolegaledimaggio.it http://www.studiolegaledimaggio.it
Responsabile della Sede operativa in Taranto
Studio del Prof. Avv. Dario Latella
Via Giacomo Venezian, 23
98122 Messina
Cell. +39 335 6606042
Tel. +39 090 6409536
Fax +39 090 6409536
e-mail: dlatella@tiscali.it
Sede operativa in Messina, situata c/o
Studio del Prof. Avv. Dario Latella
Via Giacomo Venezian, 23
98122 Messina
Cell. +39 335 6606042
Tel. +39 090 6409536
Fax +39 090 6409536
e-mail: dlatella@tiscali.it
Responsabile della Sede operativa in Napoli
SLS Studio Legale Sbordone
Via G. Martucci n. 35
80121 – Napoli
Tel. +39 081 681316
Fax +39 081 668250
studiolegale@sbordone.com
http://www.sbordone.com
Sede operativa in Napoli, situata c/o
SLS Studio Legale Sbordone
Via G. Martucci n. 35
80121 – Napoli
Tel. +39 081 681316
Fax +39 081 668250
studiolegale@sbordone.com
http://www.sbordone.com
Responsabile della Sede operativa in Palermo
Bruccoleri & Partners – Studio Legale
Via Gioacchino Di Marzo, 5
90144 Palermo
Tel. +39 091 309131
Fax +39 091 309131
e-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com http://www.avvocatobruccoleri.it
Sede operativa in Palermo, situata c/o
Bruccoleri & Partners – Studio Legale
Via Gioacchino Di Marzo, 5
90144 Palermo
Tel. +39 091 309131
Fax +39 091 309131
e-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com http://www.avvocatobruccoleri.it
Responsabile della Sede operativa in Perugia
Studio Legale Coaccioli
Piazza Alfani, 4
06122 Perugia
Tel. +39 075 5730195
Cell.: +39 335 6450659
e-mail: coaccioli@studiocoaccioli.it
PEC: coaccioli@pec.studiocoaccioli.it
http://www.studiocoaccioli.it
Sede operativa in Perugia, situata c/o
Studio Legale Coaccioli
Piazza Alfani, 4
06122 Perugia
Tel. +39 075 5730195
Fax +39 0755735676
e-mail: segreteria@studiocoaccioli.it http://www.studiocoaccioli.it
Responsabile della Sede operativa in Matera
Studio Legale Porcari
Via Dante, 70
75100 Matera (MT)
Tel. +39 0835 336777
Fax +39 0835 335778
e-mail: paolo.porcari@studiolegaleporcari.it https://www.studiolegaleporcari.it
Sede operativa in Matera, situata c/o
Studio Legale Porcari
Via Dante, 70
75100 Matera (MT)
Tel. +39 0835 336777
Fax +39 0835 335778
e-mail: info@studiolegaleporcari.it https://www.studiolegaleporcari.it
Responsabile della Sede operativa in Roma
Deli D | R Arbitration & Litigation
Viale delle Belle Arti, 7
00196 Roma
Tel. +39 331 8296139
e-mail: deli@drlaw.it
https://www.drlaw.it
Viceresponsabile della Sede operativa in Roma
Avv. Luigi Cascone
Ughi e Nunziante Studio Legale
Via Venti Settembre, 1
00187 Roma
Tel. +39 06 474831
Cel. +39 3316680681
e-mail: l.cascone@unlaw.it
https://www.unlaw.it
Sede operativa in Roma, situata c/o
D | R Arbitration & Litigation
Viale delle Belle Arti, 7
00196 Rome, Italy
Tel. +39 06 877 62 814
e-mail: info@drlaw.it
https://www.drlaw.it
Responsabile della Sede operativa in Torino
Pavesio e Associati with Negri-Clementi
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
Tel. +39 011 5112338
Fax +39 011 5112333
e-mail: carlo.pavesio@pavesioassociati.it
https://www.pavesioassociati.it
Sede operativa in Torino, situata c/o
Pavesio e Associati with Negri-Clementi
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
Tel. +39 011 5112338
Fax +39 011 5112333
e-mail: info@pavesioassociati.it https://www.pavesioassociati.it
Responsabile della Sede operativa in Rovereto
Colorio Dispute Resolution
Via Perosi, 4
38068 Rovereto (Trento)
a.colorio@colorio-dr.com
0464/413213 – 347/1131314.
Sede operativa in Rovereto, situata c/o
Colorio Dispute Resolution
Via Perosi, 4
38068 Rovereto (Trento)
Responsabile della Sede operativa in Trieste
FPB Ferrari Pedeferri Boni Studio Legale Associato
Via San Nicolò, 11
34121 Trieste
Tel. +39 040 2475920
Fax +39 040 2475925
e-mail: apedeferri@fpblegal.com
http://www.fpblegal.com
Sede operativa in Trieste, situata c/o
FPB Ferrari Pedeferri Boni Studio Legale Associato
Via San Nicolò, 11
34121 Trieste
Tel. +39 040 2475920
Fax +39 040 2475925
e-mail: info@fpblegal.com
http://www.fpblegal.com
Responsabile della Sede operativa in Treviso
BM&A Studio Legale Vale
Monte Grappa, 45
31100 Treviso
Tel. +39 04222344
Fax: +39 0422 433668
e-mail: bruno.barel@studiobma.com https://studiobma.com
Viceresponsabile della Sede operativa in Treviso
Avv. Serena Corongiu Corongiu
Franzina S.T.A. S.r.l.
Via Carlo Del Prete, 4
36016 Thiene (Vicenza)
Tel. +39 0445 1741694
e-mail: s.corongiu@corongiu.com
e-mail: segreteria@corongiu.com https://www.corongiu.com
Sede operativa in Treviso, situata c/o
BM&A Studio Legale Vale
Monte Grappa, 45
31100 Treviso
Tel. +39 04222344
Fax: +39 0422 433668
e-mail: bma.tv@studiobma.com
https://studiobma.com
1.1 È costituita l'associazione denominata "Camera degli Avvocati Internazionalisti - Italian International Lawyers", in breve anche la "Camera internazionale".
1.2 La Camera internazionale ha sede in Milano presso lo studio del Presidente pro-tempore, e, nella fase interinale, di un vice-Coordinatore del Comitato di Coordinamento Provvisorio; sarà cura dell'organo di amministrazione comunicare le modifiche di indirizzo dell'associazione agli uffici competenti per i relativi aggiornamenti. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, potrà individuare, nell'ambito del medesimo comune, una diversa sede dopo l'entrata in vigore degli organi permanenti.
1.3 Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative nei distretti delle Corti di Appello, coordinate dalla sede centrale.
1.4 La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato. L'associazione è disciplinata dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e dalle altre norme in materia.
2.1 Hanno titolo per essere ammessi alla Camera internazionale con la qualifica di associato:
gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti presso qualsiasi ordine forense in Italia;
i docenti universitari in materie giuridiche purché iscritti presso qualsiasi ordine forense in Italia.
2.2 Possono essere ammessi con la qualifica di sostenitori, coloro che, previa domanda, dimostrino interesse a partecipare agli eventi della Camera internazionale. L'ammissione è decisa, con determinazione assunta a maggioranza, dal Consiglio Direttivo, il quale può determinare a loro carico un contributo individuale annuale per sostenere l'associazione. I sostenitori non sono associati, pertanto non hanno diritto di voto né attivo né passivo.
Possono essere sostenitori:
gli avvocati iscritti in ordini forensi stranieri;
i laureati in giurisprudenza, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni (vecchio ordinamento) oppure a cinque anni (nuovo ordinamento) che svolgano da almeno due anni: i) l'attività effettiva di giurista di impresa in uffici interni e
ii) in qualità di dipendente di enti e società, in Italia ed all'estero;
i laureati in giurisprudenza, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni (vecchio ordinamento) oppure a cinque anni (nuovo ordinamento) che siano iscritti agli albi della pratica forense con dimostrato interesse alla pratica internazionale;
i vincitori di concorso diplomatico, per come disciplinato dal DPR del 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed i funzionari di organizzazioni internazionali;
i possessori di laurea magistrale in giurisprudenza, scienze politiche o economia iscritti alle scuole di preparazione per il concorso diplomatico;
gli avvocati già iscritti presso qualsiasi ordine forense in Italia e cancellati a seguito di maturazione del diritto al trattamento pensionistico;
gli avvocati già iscritti in ordini forensi stranieri e cancellati a seguito di maturazione del diritto al trattamento pensionistico;
i già membri del personale diplomatico in trattamento pensionistico;
i laureati in giurisprudenza, in economia, scienze politiche ed altre facoltà anche umanistiche i cui percorsi formativi e/o professionali evidenzino, nell'apprezzamento del Consiglio, una dimensione internazionale.
2.3 Il Consiglio Direttivo, con determinazione assunta all’unanimità, può altresì ammettere, con la qualifica di associati onorari, coloro che hanno grandemente contribuito allo studio ed alla diffusione degli ambiti di cui al successivo art. 3.2.
3.1 La Camera internazionale è un'associazione apolitica ed apartitica, senza fine di lucro.
3.2 Scopo della Camera internazionale è quello di sviluppare, anche tramite la costituzione di sezioni territoriali, le relazioni fra coloro che svolgono la propria attività prevalentemente nell'ambito del diritto internazionale, inteso nella sua più ampia accezione e nelle sue varie declinazioni e quindi, a mero titolo esemplificativo:
il diritto degli affari con implicazioni transfrontaliere;
il diritto internazionale privato di origine interna, internazionale ed europea, in tutti i suoi ambiti di operatività;
il diritto dell'Unione Europea;
il diritto comparato;
il diritto internazionale pubblico;
la protezione internazionale dei diritti umani;
il diritto processuale civile internazionale;
il diritto dell'arbitrato internazionale e della soluzione alternativa delle controversie.
L'associazione, nel perseguire lo scopo sopra descritto potrà pertanto: i) promuovere la specificità della figura professionale dell'avvocato internazionalista, ponendo in essere altresì ogni opportuna iniziativa per consentire un percorso di formazione coerente con le disposizioni vigenti nell'ordinamento italiano in tema di specializzazione forense;
ii) promuovere un dibattito sulla introduzione nell'ordinamento italiano di organi giurisdizionali specializzati e regole apposite per le controversie con elementi di internazionalità, anche avuto riguardo alle esperienze maturate in altri Paesi con particolare riferimento allo svolgimento del processo interamente in lingua inglese;
iii) approfondire e valorizzare i profili di deontologia che concernono la figura professionale dell'avvocato internazionalista;
iv) intraprendere un percorso di studio e valorizzazione della responsabilità sociale dell'avvocato internazionalista, quale protagonista dello sviluppo del Paese, dell'Unione europea e della comunità internazionale;
v) approfondire e valorizzare il diritto di difesa e l'accesso alla giustizia nei loro riflessi internazionali;
vi) contribuire al dibattito sulla sostenibilità e i suoi riflessi a livello internazionale;
vii) sviluppare relazioni tra gli associati ed altri professionisti, anche non avvocati o comunque associati alla Camera internazionale;
viii) attivare un percorso di mentoring tra le giovani generazioni di avvocati e quelle meno giovani, finalizzato ad un lavoro di trasmissione di quel patrimonio di conoscenze che formano e forgiano un avvocato internazionalista;
ix) fare formazione e aggiornamento in materia di diritto internazionale; organizzare e promuovere seminari, corsi, incontri di studio, dibattiti pubblici, anche di concerto con altre associazioni ed enti;
x) promuovere e mantenere rapporti e accordi con associazioni di avvocati, italiani e stranieri;
xi) promuovere ogni iniziativa utile per il miglioramento, lo sviluppo, la diffusione e l'interscambio delle conoscenze sui temi di cui all'oggetto sociale promuovendo, allo scopo, gemellaggi ed incontri anche all'estero;
xii) pubblicare monografie, riviste e periodici; curare una costante attività di informazione degli iscritti avendo cura che essa avvenga prevalentemente mediante strumenti informatici;
xiii) valorizzare, sempre nell'ambito delle materie di competenza, il rapporto tra Foro e Magistratura ai fini del miglior funzionamento dell'attività giurisdizionale nelle controversie transfrontaliere;
xiv) collaborare con atenei e istituti di ricerca per la creazione di cliniche legali in materia di diritto internazionale, nell'ampia accezione sopra descritta;
xv) intraprendere unitamente alle autorità pubbliche percorsi di valorizzazione e divulgazione di tematiche inerenti anche la cittadinanza, l'immigrazione, il soggiorno degli stranieri in Italia;
xvi) promuovere relazioni con gli uffici studi delle istituzioni internazionali anche con lo scopo di facilitare periodi di stage dei più giovani associati presso di esse;
xvii) rappresentare gli iscritti nei rapporti con l'ordine professionale forense, con le istituzioni e con tutte le associazioni di categoria nazionali ed internazionali deputate, con riferimento alle esigenze forensi di coloro i quali svolgono la loro attività in ambito internazionale, anche tramite la promozione di dibattiti su possibili iniziative legislative e regolamentari, ulteriori rispetto a quella prevista al paragrafo ii) sopra, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 3.1;
xviii) promuovere lo studio e la diffusione degli ambiti di cui al presente articolo con ogni iniziativa utile in tal senso;
xix) compiere qualunque attività, nessuna esclusa, necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ancorché sopra non espressamente riportata.
Lingue ufficiali della Camera internazionale sono l’italiano e l’inglese.
5.1 Il Consiglio Direttivo Provvisorio è costituito dagli associati fondatori della Camera internazionale, come indicati nell’Allegato n. 1 al presente Statuto, nel quale sono anche indicati gli altri organi provvisori. Il Consiglio Direttivo Provvisorio decade automaticamente con l’entrata in carica degli organi permanenti della Camera internazionale indicati al successivo art. 9.
6.1 L’associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell’associazione è destinato allo svolgimento delle attività statutarie nonché alle spese di organizzazione e gestione della stessa. Esso è costituito:
dalle quote associative, il cui ammontare è determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell’associazione e dai beni con esse acquistati;
dai beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni, legati o donazioni da chiunque conferiti all’associazione;
da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi agli associati ed a terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali e sponsorizzazioni finalizzate al proprio finanziamento purché non in contrasto con il decoro e le finalità della Camera internazionale e nei limiti consentiti dalla sua natura non-profit;
dai proventi derivanti da seminari e corsi, da tenersi sia on line che in presenza, di cui il Consiglio Direttivo decidesse il pagamento di un contributo.
6.2 L’associazione potrà reperire anche sotto forma di mutuo, in Italia o all’estero, le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.
6.3 In caso di dimissioni, di esclusione o di morte dell’associato, non si farà luogo ad alcun rimborso.
6.4 Al tesoriere, anche quale organo provvisorio, viene conferita la rappresentanza della Camera internazionale nei rapporti con gli istituti di credito unitamente al Presidente pro-tempore/Coordinatore provvisorio; tale potere include la facoltà di procedere all’apertura ed alla chiusura di rapporti bancari di ogni genere.
6.5 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve parte del patrimonio associativo durante la vita della Camera internazionale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.
6.6 L’attività formativa è gratuita, ferma restando la possibilità di percepire dai partecipanti il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione.
7.1 Possono essere associati coloro i quali siano in possesso delle qualifiche soggettive descritte al precedente art. 2.1. Il procedimento per l’ammissione all’iscrizione alla Camera internazionale è disciplinato come segue: a) l’aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, corredata da un breve curriculum professionale, dichiarando, a pena di inammissibilità della domanda, di aver preso visione ed accettato integralmente il presente Statuto; b) il Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti deciderà sulla domanda a proprio insindacabile giudizio, comunicandolo senza formalità ed in via riservata all’aspirante associato; c) l’iscrizione ha efficacia per l’anno solare in corso al momento della medesima e si intende tacitamente rinnovata ove l’associato non faccia pervenire dichiarazione di recesso per l’anno successivo, da inviarsi alla Camera internazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno a mezzo lettera raccomandata a/r oppure a mezzo p.e.c.
In caso di rigetto della domanda di ammissione il proponente può chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri di cui all’art. 13.2.
7.2 Gli associati possono essere esclusi dalla Camera internazionale con delibera del Consiglio Direttivo allorquando: a) abbiano perduto i requisiti soggettivi di cui all’art. 2.1 e 2.3 che ne legittimavano la loro partecipazione; b) si siano resi morosi rispetto all’obbligo di versare il contributo associativo (fatta eccezione per gli associati onorari, non tenuti ad alcun versamento) e tale morosità perduri per oltre trenta giorni a far data dall’apposito invito ad adempiere, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r oppure a mezzo p.e.c., contenente l’avviso che in difetto di adempimento l’associato verrà escluso, salvo comunque il diritto del Consiglio Direttivo di attivarsi per ottenere il pagamento del contributo inevaso; c) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato doloso, abbiano ricevuto una sanzione disciplinare, se avvocati, diversa dall’avvertimento, abbiano tenuto comportamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto associativo o in contrasto con gli scopi statutari, ovvero siano stati sottoposti a richiamo scritto di cui al successivo art. 11 comma 1, lett. h) per più di una volta nel corso dell’ultimo biennio.
7.3 La mancata corresponsione della quota associativa per oltre due annualità in successione, il recesso secondo i termini del precedente art. 7.1 e la morte dell'associato ne determinano l'automatica esclusione de iure, fatti salvi in caso di morosità e recesso, gli obblighi di corresponsione delle quote non versate.
7.4 Verificandosi una delle ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 2, il Consiglio Direttivo assumerà gli opportuni provvedimenti, sentito l’associato interessato. A tale scopo, quest’ultimo dovrà essere invitato a rendere chiarimenti, con assegnazione di un termine di almeno dieci giorni a decorrere dalla ricezione dell’invito. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del medesimo comma il Consiglio Direttivo, decorso inutilmente il termine di trenta giorni ivi previsto per sanare la morosità, delibera l’esclusione. L’associato escluso per i motivi di cui alla suddetta lettera b) potrà essere re-iscritto, a condizione che versi i contributi per i quali si era reso moroso.
7.5 La delibera di esclusione è immediatamente esecutiva e va comunicata all’interessato senza indugio tramite lettera raccomandata a/r oppure a mezzo p.e.c.
7.6 Contro la delibera di esclusione l’associato potrà interporre ricorso al Collegio dei Probiviri di cui all’art. 13.2.
7.7 Il Consiglio Direttivo, nelle ipotesi di procedimento penale in corso per reati non colposi a carico di un associato di cui venga a conoscenza, potrà, anche prima della definizione del giudizio con sentenza passata in giudicato e dopo l’eventuale rinvio a giudizio, sospendere l’associato in questione dalla partecipazione alla vita della Camera internazionale.
7.8 La qualifica di sostenitore si perde per recesso, morte oppure per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di perdita dei requisiti soggettivi, inadempienza delle obbligazioni assunte, nonché al verificarsi degli eventi indicati al precedente comma 7.2 alla lettera c).
8.1 Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote hanno titolo alla partecipazione all’Assemblea e al corrispondente diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. In deroga al primo inciso del presente articolo, gli associati onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota di partecipazione.
L'appartenenza all'associazione conferisce il diritto a tutti gli associati: a) a partecipare alle attività ed alla vita dell’associazione assumendone anche le cariche elettive;
b) a partecipare gratuitamente alla formazione e all’aggiornamento, fermo restando il solo rimborso delle spese;
c) a proporre al Consiglio Direttivo iniziative ed azioni nell’ambito dei fini dell’associazione di cui all’art. 3.2.
8.2 L’adesione alla associazione obbliga gli associati: a) all’osservanza dello Statuto e dei suoi principi ispiratori, nonché delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’associazione;
b) a versare nei termini stabiliti la quota annuale di adesione (fatti salvi gli associati onorari);
c) a contribuire alla migliore realizzazione delle attività della associazione anche attraverso un impegno personale.
Sono organi della Camera internazionale: a. L’Assemblea generale degli associati
b. Il Consiglio Direttivo
c. Il Presidente
d. Il Comitato Esecutivo
e. Il Collegio dei Probiviri
f. Il Comitato Scientifico
10.1 L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’associazione. Essa può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea deve essere convocata ogni volta che ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
10.2 L’Assemblea ordinaria: a) approva la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo e il bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo stesso;
b) elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo;
c) elegge, a scrutinio segreto, i componenti del Collegio dei Probiviri;
d) delibera sugli altri oggetti attinenti all’ordinaria amministrazione della Camera internazionale che le vengano sottoposti dal Consiglio Direttivo;
e) discute ed indirizza attraverso il Consiglio Direttivo le politiche generali dell’associazione;
f) approva il bilancio consuntivo;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed in genere i regolamenti dell’associazione.
10.3 L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice-Presidente, mediante avviso scritto contenente il giorno, l’ora e la sede dell’Assemblea, nonché l’ordine del giorno da comunicarsi agli iscritti con qualsiasi mezzo cartaceo, elettronico o telematico, almeno 10 giorni prima dell’adunanza. In tale convocazione essa sarà chiamata alla discussione ed approvazione del bilancio consuntivo unitamente agli altri punti all’ordine del giorno.
10.4 L’Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata con le modalità di cui al precedente comma, tutte le volte in cui il Presidente, un membro del Comitato di Presidenza o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo lo riterranno opportuno.
10.5 L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento da un membro del Comitato di Presidenza, allorquando ciò sia richiesto da circostanze particolari. In caso di inerzia del Presidente o del Comitato di Presidenza, l’Assemblea sarà convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri. Tale Assemblea straordinaria è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, l’ora e la sede dell’Assemblea, nonché l’ordine del giorno da comunicarsi agli iscritti con qualsiasi mezzo cartaceo, elettronico o telematico, almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
Essa delibera: a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sullo scioglimento dell’associazione;
c) la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
10.6 Le riunioni dell’Assemblea ordinaria e di quella straordinaria potranno essere tenute con modalità elettroniche da remoto su decisione del Consiglio Direttivo che ne stabilirà gli strumenti tecnici.
10.7 In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di due terzi degli associati in regola con il pagamento con la quota associativa e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi entro i successivi venti giorni, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e le sue deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
10.8 L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dagli associati presenti. In seconda convocazione, da tenersi entro i successivi venti giorni, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati di cui all’art. 2.1 in regola con il pagamento della quota associativa e le sue deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
10.9 Sono ammesse la partecipazione in Assemblea e l’espressione del voto per delega purché a favore di un associato e con un massimo di tre deleghe.
10.10 Laddove l’Assemblea provveda ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri è contestualmente prevista la proclamazione degli eletti. Le candidature per entrambi gli anzidetti organi dovranno pervenire presso la sede della Camera internazionale a mezzo lettera raccomandata a/r oppure a mezzo p.e.c., a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea o i comizi elettorali. Prima dell’apertura delle votazioni il presidente dell’Assemblea darà notizia delle candidature pervenute.
11.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Camera internazionale ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e per l’attuazione degli scopi statutari, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea. In particolare, il Consiglio Direttivo: a) elegge al suo interno il Comitato Esecutivo con il suo Comitato di Presidenza;
b) guida e amministra la associazione, deliberando l’importo del contributo associativo annuo, potendone prevedere la riduzione per i giovani soci, nonché degli altri contributi dovuti dai sostenitori;
c) delibera l’ammissione o l’esclusione degli associati e degli associati onorari;
d) delibera l’ammissione dei sostenitori di cui all’art. 22;
e) predispone ed approva le bozze dei bilanci annuali a preventivo e consuntivo dell’associazione;
f) attua il programma di massima delle attività deliberate dall’Assemblea;
g) nomina il Comitato Scientifico;
h) vigila sul comportamento degli associati, provvedendo, ove necessario e sentiti gli interessati, ad emanare i necessari richiami orali o, nei casi di maggiore gravità, scritti, avverso i quali l’associato potrà presentare il ricorso di cui all’art. 13.3 e seguenti dello Statuto.
11.2 Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile di consiglieri a seconda del numero dei soci come segue: a) fino a cinquanta associati: nove consiglieri;
b) da cinquantuno a cento associati: undici consiglieri;
c) da centouno associati: quindici consiglieri.
11.3 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, tra gli associati, rispettando i principi di uguaglianza di genere e garantendo adeguata rappresentatività anche ai giovani professionisti. A tal fine i sistemi di voto per la sua elezione dovranno rispettare una proporzione di candidati pari almeno ad un terzo per il genere meno rappresentato ed almeno un quinto per i giovani di età inferiore ai trentacinque anni a condizione, per ognuna delle categorie, che al momento della delibera di indizione delle elezioni siano iscritte alla associazione una percentuale di associati appartenenti alle stesse pari almeno a due decimi di essa. La Camera promuoverà la più larga diffusione possibile tra le citate categorie e la loro partecipazione alla vita sociale dell'organizzazione. Ogni approssimazione al riguardo sul numero dei consiglieri è da farsi in eccesso a favore dei generi e delle categorie citate. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni a fare data dalla proclamazione dei suoi componenti; nella sua prima riunione elegge al proprio interno il Comitato Esecutivo.
11.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, su sua delega anche orale oppure in caso di suo impedimento, da altro membro del Comitato di Presidenza, mediante convocazione scritta contenente il giorno, l’ora e la sede, nonché l’ordine del giorno da comunicarsi ai Consiglieri con qualsiasi mezzo cartaceo, elettronico o telematico, almeno cinque giorni prima dell’adunanza. In ipotesi di urgenza è in facoltà del Presidente o, in caso di suo impedimento, di uno dei membri del Comitato di Presidenza, convocare il Consiglio Direttivo senza alcun termine dilatorio. In tal caso, dell’avvenuta convocazione di tutti i Consiglieri viene dato atto nel verbale della seduta. Il Presidente, o, in caso di suo impedimento, uno dei membri del Comitato di Presidenza, devono convocare il Consiglio laddove ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti, con ciò intendendosi rispettivamente un numero di quattro, cinque e sette nelle ipotesi di composizione del Consiglio Direttivo di cui all’art. 11.2, lett. a), b) e c). A pena di inammissibilità della richiesta, essa dovrà essere corredata dagli argomenti da porre all’ordine del giorno. In caso di inerzia del Presidente o del Comitato di Presidenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Collegio dei Probiviri.
11.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese presso lo studio del Presidente o di altro membro del Comitato di Presidenza. Del luogo di tale riunione (se essa non si svolgerà in modalità on-line), anche diverso di quello appena indicato, dovrà essere dato espresso avviso ai Consiglieri nella convocazione. Esso si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri, con ciò intendendosi rispettivamente un numero di quattro, cinque e sette nelle ipotesi di composizione del Consiglio Direttivo di cui all’art. 11.2, lett. a), b) e c). Raggiunto il quorum costitutivo il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è considerato doppio. Su decisione del Presidente che ne stabilirà gli strumenti tecnici - o su richiesta ad esso formulata da almeno la metà dei consiglieri, con ciò intendendosi rispettivamente un numero di quattro, cinque e sette nelle ipotesi di composizione del Consiglio Direttivo di cui all’art. 11.2, lett. a), b) e c) - le riunioni potranno essere tenute con modalità elettroniche da remoto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere presente un delegato dei sostenitori senza poteri di voto.
11.6 Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di qualcuno dei propri componenti in corso di mandato, il Consiglio Direttivo dovrà cooptare nuovi componenti, sostitutivi di quelli cessati, che permarranno in carica fino al permanere dello stesso Consiglio Direttivo. In tale ipotesi il Consiglio Direttivo dovrà comunicare senza indugio ai soci (in qualsiasi forma) l’avvenuta adozione della predetta delibera di cooptazione. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla predetta comunicazione, gli interessati dissenzienti che costituiscano almeno il 20% degli associati potranno inviare al Presidente una richiesta scritta per la convocazione dell’Assemblea avente come ordine del giorno una nuova elezione dei componenti cessati.
11.7 Laddove in corso di mandato venga a cessare anticipatamente, per qualsiasi causa, la maggioranza dei Consiglieri eletti, l’intero Consiglio Direttivo decade ed il Presidente, ovvero, gradatamente, uno dei membri del Comitato di Presidenza, il componente con maggiore anzianità consiliare, o quello maggiore d’età convoca senza indugio l’Assemblea per le nuove elezioni.
11.8 I lavori del Consiglio Direttivo sono sommariamente verbalizzati dal Segretario, che sottoscrive ogni verbale con il Presidente e cura la loro conservazione. Libri e registri del Consiglio e, comunque, la documentazione, anche contabile, relativa all’associazione vengono conservati presso lo studio del Presidente a cura del Segretario, del Tesoriere e del Presidente stesso.
12.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera internazionale, convoca il Consiglio Direttivo secondo i disposti del precedente art. 11.4 e ne disciplina le riunioni. Il Presidente è coadiuvato da uno o più vice-Presidenti, che lo sostituiscono ad ogni effetto di legge in caso di impedimento, assenza o delega, anche orale, nonché dagli altri membri del Comitato Esecutivo insieme ai quali svolge funzioni organizzative, operative ed esecutive.
12.2 Il Comitato Esecutivo, eletto dal Consiglio Direttivo nei termini del precedente art. 11.1, lett. a), ha la durata di tre anni dal suo primo insediamento e comunque decade con il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Esso è composto da cinque membri: i tre membri del Comitato di Presidenza, il Segretario ed il Tesoriere.
12.3 Il Presidente dura in carica un anno secondo la seguente turnazione tra le tre figure individuate dal Consiglio Direttivo per l’ufficio di presidenza al momento della nomina del Comitato Esecutivo:
Per il primo anno verranno indicati un Presidente, un primo vice-Presidente ed un secondo vice-Presidente;
Per il secondo anno il primo vice-Presidente assumerà la carica di Presidente, il precedente Presidente quella di Past-President, ed il secondo vice-Presidente quella di unico vice-Presidente;
Per il terzo anno il secondo vice-Presidente assumerà la carica di Presidente, il precedente Presidente quella di Past-President, ed il Presidente in carica al primo anno assumerà la carica di unico vice-Presidente.
Le tre figure sopraindicate, unitamente, costituiscono il “Comitato di Presidenza”. Alle cariche del Comitato di Presidenza si è rieleggibili per un massimo di due mandati complessivamente purché non consecutivi.
13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I suoi componenti sono eletti dall’Assemblea ordinaria tra i soci e durano in carica un triennio, coincidente con quello di carica del Consiglio Direttivo. Il presidente del collegio viene eletto dai componenti effettivi immediatamente dopo la loro elezione.
13.2 Il Collegio dei Probiviri: a) decide sui ricorsi degli associati in materia di ammissione di cui all’art. 7.1 e di esclusione di cui all’art. 7.2, lett. a) e c) dello Statuto;
b) decide sui ricorsi degli associati avverso i richiami di cui all’art. 7.2, lett. b) dello Statuto;
c) vigila sul rispetto, da parte del Consiglio Direttivo, del presente Statuto, relazionando l’Assemblea in ipotesi di gravi difformità tra i comportamenti tenuti e lo Statuto medesimo;
d) ha esclusiva competenza per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, all’applicazione, alla validità ed all’efficacia dello Statuto, di eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni dei suoi organi, o concernenti comunque i rapporti sociali.
13.3 Il ricorso al Collegio dei Probiviri di cui alle lett. a) e b) del comma precedente va proposto per iscritto e deve essere fatto pervenire presso lo studio del presidente del Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell’atto contestato o dalla comunicazione del medesimo, se esso sia soggetto a comunicazione. L’onere della prova della tempestività del ricorso sarà a carico del ricorrente.
13.4 Il Collegio dei Probiviri potrà disporre l’istruttoria che riterrà più idonea alla soluzione del caso, delegando a tale fine uno dei propri membri, che dovrà partecipare alla discussione del caso ma non potrà votare, e dovrà esprimersi nel termine di 60 giorni dalla proposizione del ricorso, salva la sospensione feriale secondo quanto previsto per i termini processuali. La sua decisione è inappellabile.
13.5 Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo equità e senza formalità di procedura, previa audizione del ricorrente e degli eventuali altri interessati e, comunque, nel rispetto del principio del contraddittorio. La decisione verrà resa con delibera a maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri. La decisione verrà comunicata al ricorrente a mezzo raccomandata a/r oppure p.e.c. nel domicilio da questi eletto al momento del deposito del ricorso.
13.6 Il ricorso al Collegio dei Probiviri non ha effetto sospensivo, ma il Collegio può, ricorrendo gravi e circostanziati motivi, sospendere l’esecutività dell’atto impugnato.
13.7 In relazione alla devoluzione delle controversie di cui alla lett. d) del precedente comma 2, queste saranno trattate dal Collegio dei Probiviri secondo i termini dell’arbitrato irrituale.
14.1 Il Comitato Scientifico è l’organo di indirizzo scientifico dell’associazione ed è composto da cinque membri, anche non associati, che eleggeranno al loro interno, in occasione della loro prima riunione, il presidente. Esso dura in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra le figure di maggiore prestigio e riconosciuti meriti accademici nell’ambito delle materie di cui all’art. 3.2 dello Statuto.
14.2 È facoltà del Comitato Scientifico nominare commissioni per lo studio di particolari problemi e l’elaborazione di documenti ad essi relativi selezionandole anche tra non associati. Le commissioni dovranno svolgere i compiti entro i termini loro assegnati di volta in volta rassegnando quindi gli elaborati e le conclusioni al Comitato Scientifico. Le commissioni di studio decadono dai loro incarichi con la scadenza del Comitato Scientifico che le ha nominate.
15.1 Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
16.1 Lo scioglimento della Camera internazionale è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci aventi diritto, con i quorum costitutivi e deliberativi indicati all’art. 10.8 dello Statuto. In tal caso l’Assemblea nomina uno o più liquidatori con l’incarico di devolvere il patrimonio sociale ad altre associazioni con analoga finalità o a fine di pubblica utilità, nel rispetto delle formalità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
17.1 Fermo quanto disposto all’art. 13.2 precedente, ed in particolare la devoluzione arbitrale al Collegio dei Probiviri delle controversie sociali di cui al detto art. 13.2 lett. d), laddove per qualsivoglia ulteriore ragione in dipendenza del presente Statuto o comunque in dipendenza di fatti, atti o rapporti concernenti la Camera internazionale dovesse essere adita l’autorità giudiziaria, per tutte le relative controversie il Foro esclusivamente ed inderogabilmente competente sarà quello di Milano.
17.2 Per quanto non specificamente disposto nel presente Statuto, troveranno applicazione le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute.