La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza ECLI:EU:C:2023:299, in data 20 aprile 2023, nella causa C‑291/21 - nell’ambito di un procedimento promosso dalla Starkinvest SRL ai fini dell’esecuzione, mediante un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, di una decisione giudiziaria che dispone il pagamento di una penalità in caso di violazione dell’ordine inibitorio impartito alla Soft Paris EURL e alla Soft Paris Parties LTD - ha stabilito che l’art. 7, par. 2, del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che: una decisione giudiziaria che condanna un debitore al pagamento di una penalità in caso di futura violazione di un ordine inibitorio e che non fissa quindi definitivamente l’importo di tale penalità non costituisce una decisione giudiziaria che impone a detto debitore di pagare il credito, ai sensi di tale disposizione, cosicché il creditore che chiede l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari non è dispensato dall’obbligo di presentare prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria investita della domanda di emissione di tale ordinanza che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito. È necessario infatti che tale decisione sia resa esecutiva ai sensi dell’art. 55 del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis).
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Marco Sposini
Avvocato - Studio Legale Sardo - Milano